Tra moglie e marito mettici l’IMU

La Corte di Cassazione interviene nuovamente circa l’esenzione per le abitazioni principali.

Con l’ultima ordinanza, n. 1199 del 2022 depositata il 17 gennaio u.s., chiarisce come non spetti nessuna esenzione Imu per i coniugi non legalmente separati che abbiano la residenza in due Comuni.

Ciò in quanto l’abitazione principale è la sede del nucleo familiare, considerato rispetto alla totalità dei propri componenti.

Il caso origina dalla nota questione circa la doppia residenza, in due diversi comuni, dei coniugi non legalmente separati.

Nello specifico, un Ente locale emetteva un avviso di accertamento Imu nei confronti di un contribuente disconoscendo l’esenzione relativa all’abitazione principale in quanto, pur non essendo legalmente separati, i coniugi avevano la residenza e la dimora abituale in comuni differenti.

Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario che, sia in CTP che in CTR, accoglieva le ragioni del contribuente.

L’Ente, pertanto, ricorreva in Cassazione evidenziando come vi fosse stata una applicazione errata della norma.

Ciò in quanto l’agevolazione (rectius esenzione) doveva escludersi ai coniugi non legalmente separati che avessero la residenza e la dimora abituale in comuni differenti.

L’Ente Locale, inoltre, ribadiva come avesse dimostrato in via documentale i ridotti consumi delle utenze domestiche riguardanti l’immobile oggetto di accertamento.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, evidenziava che l’esenzione Imu, per la casa principale, richiede:

– che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile;

–  che il possessore e il suo nucleo familiare risiedano anagraficamente in tale immobile.

Pertanto, in assenza di entrambi tali circostanze al contribuente non spetta il diritto all’esenzione. (cfr. Cassazione 4166/20)

Più volte, difatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il nucleo familiare è unico e autonomo rispetto ai suoi singoli componenti, con la conseguenza che il contribuente non ha diritto all’agevolazione per l’immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale) che non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari”.

Ciò in quanto, in tale ultima ipotesi, non si concretizza il presupposto della abitazione principale del suo nucleo familiare necessario al fine di vedersi riconosciuta l’esenzione normativamente prevista.

La nozione di abitazione principale, difatti, presuppone l’unicità dell’immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare.  (cfr. Cassazione 17408/21).

La Cassazione ha precisato che l’abitazione principale è solo quella dove il proprietario e la sua famiglia abbiano formalmente stabilito:

– la residenza;

– la dimora abituale.

La pronuncia in commento ha poi evidenziato la non correttezza dell’interpretazione di cui alla circolare del Mef 3/DF del 2012, secondo la quale andrebbe riconosciuta l’esenzione anche per gli immobili, destinati ad abitazione principale, dei coniugi non legalmente separati ma residenti in comuni diversi per diverse ragioni quali, a titolo di esempio, le esigenze lavorative.

Sul punto, la sentenza ha chiarito come, in materia tributaria, una mera circolare ministeriale non possa giammai costituire fonte di diritti e obblighi, non comportando alcun vincolo tantomeno nei confronti dell’amministrazione titolare della pretesa tributaria.

Ciò, chiaramente, nel pieno rispetto del principio della gerarchia delle fonti.

A ogni buon conto, pur considerando tale interpretazione, nel caso di specie il contribuente nulla aveva provato circa l’effettiva presenza delle esigenze e ragioni di cui alla circolare sopra richiamata.

La pronuncia in questione si palesa in tutta la sua rilevanza in quanto chiarisce una circostanza con la quale i Funzionari Responsabili dei Tributi Locali si trovano spesso a confrontarsi.

Alla luce di ciò sembrerebbe escludersi la possibilità per i coniugi, residenti in comuni diversi, di poter beneficiare dell’esenzione in questione.

Resta, tuttavia, la possibilità per il contribuente di provare in maniera rigorosa e formale le ragioni di tali esigenze.

Infine, appare opportuno evidenziare come il Decreto Legge 146/2021 consenta ai coniugi, con residenze disgiunte, la possibilità di scegliere su quale immobile godere dell’esenzione in questione.

 

Avv. Antonio Martinoli

Iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

 

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