Novità normative per i beni merce

Tra le novità normative, che hanno interessato i tributi locali dall’inizio del 2022, merita particolare attenzione quella che riguarda l’esenzione Imu per gli immobili merce.
Tale novità era stata prevista nell’articolo 1, comma 751, della legge 160/2019, e avrà la sua decorrenza ed efficacia proprio da quest’anno.
Tale disposizione è entrata in vigore nel silenzio assoluto, tant’è che lo stesso legislatore non ha proceduto a prevedere uno specifico indennizzo, per gli Enti Locali, derivante dal minor gettito.
Ripercorrendo gli aspetti normativi si ricorda come gli immobili merce siano stati oggetto negli anni di discipline alterne:

– dapprima soggetti ad Imu nel 2012;
– successivamente divenuti esenti nel corso del 2013;
– ancora esenti da Imu ma soggetti a Tasi dal 2014;
– sino ad essere prevista la totale esenzione anche dalla TASI con decorrenza dal 2022.

Tuttavia, dal 2020 a seguito dell’unificazione dell’Imu e della Tasi, i beni merce sono tornati a essere soggetti a Imu.
Ed ecco che nel 2022 tornano di nuovo ad essere esenti.

Vale la pena, inoltre, ricordare che la dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune, in cui sono ubicati gli immobili, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (Decreto-legge 35/2013).

Per gli anni 2018 e 2019, invece, il termine per la dichiarazione IMU era stato fissato al 31 dicembre dell’anno successivo (Art. 3-ter, Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 – Decreto Crescita); mentre, con la nuova IMU, la scadenza è tornata ad essere quella del 30 giugno dell’anno successivo alla scadenza (comma 769, Legge 160/2019).
È bene in ogni caso ricordare che, l’omessa presentazione della dichiarazione Imu, fa perdere l’agevolazione per i beni merce posseduti dalle imprese edilizie destinati alla vendita, anche se il comune è a conoscenza dello stato degli immobili.

La dichiarazione, difatti, serve ad attestare e certificare la destinazione dei beni, che non devono essere locati, per poter fruire dei benefici e anche per indicare quali siano gli identificativi catastali degli immobili per i quali si debbano applicare i relativi benefici.

L’obbligo dichiarativo deve essere, così come stabilito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 5190 del 17 febbraio 2022, preciso e specifico e non può essere sostituito da altre forme di denunce.
Ciò in quanto dal 2014, nei limiti sopra evidenziati, sono stati ritenuti esenti dall’imposta municipale i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese edilizie alla vendita, fintanto che permanga tale status.

Per i giudici di legittimità è indispensabile che l’impresa interessata presenti la dichiarazione “con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica”.

La dichiarazione “è un requisito imprescindibile per godere dell’esenzione”.
Per la Suprema Corte si “tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta”.

In un tale contesto c’è il rischio concreto che si possa creare confusione.
Come ribadito, l’esenzione per gli immobili merce, a far data dall’anno 2022, era stata prevista dall’articolo 7 bis del Dl 34/2019, che aveva, inoltre, previsto l’erogazione di un indennizzo statale a compensazione del minor gettito.

Tuttavia, a decorrere dall’anno 2020, la TASI è stata abrogata, e tale tributo è stato sostituito dalla nascita dell’Imu a sua volta disciplinata dalla legge 160/2019.
Ebbene nell’articolo 1, comma 751, della legge 160/2019 è stata riproposta l’esenzione per gli immobili merce, a far data dal 2022, non prevedendo, tuttavia, nessun indennizzo in favore degli Enti Locali.

La vicenda si palesa tutt’altro che banale; basti considerare che, il DL 34/2019, al momento della sua emissione prevedeva l’erogazione di indennizzi, in favore dei Comuni interessati, per circa 15 milioni di euro.
Si sta quindi per abbattere, ancora una volta, un duro colpo per i bilanci comunali che, nel corso degli ultimi anni, si sono visti già gravemente appesantiti.

Ancora una volta, il continuo susseguirsi di norme, ha quale effetto immediato quello di generare confusione sia per l’Ente che per i suoi contribuenti e per gli amministratori locali diventa sempre più difficile riuscire a far quadrare i propri conti.

 

Avv. Antonio Martinoli

Iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

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