TASSA DI SOGGIORNO IL GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DIVENTA IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO

L’imposta di soggiorno è stata reintrodotta dal legislatore con l’articolo 14, comma 16, lettera b), del Dl 78/2010 che l’aveva prevista inizialmente solo per il Comune di Roma. In seguito, con l’approvazione del Dlgs 23/2011, in materia di federalismo fiscale municipale, la facoltà di introdurre una tassa sul turismo è stata allargata a tutti i capoluoghi di provincia, alle unioni di comuni, nonché alle località turistiche e alle città d’arte. La disciplina individua la soggettività attiva nei Comuni capoluoghi di provincia, nelle unioni dei Comuni, nonché nei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o d’arte. La soggettività passiva è, invece, attribuita a coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio del soggetto attivo. Lo studio della Fondazione nazionale dei commercialisti che si è occupata della disciplina della materia dell’imposta in esame, evidenzia tuttavia, così come formulata, che l’imposta di soggiorno non colpisce chi riveste il ruolo di mero visitatore della città. La Fondazione evidenzia che a tale proposito, numerose sono state le critiche sollevate soprattutto in riferimento a quelle situazioni in cui i turisti alloggiano in località satelliti delle vicine città d’arte, usufruendo dei servizi di quest’ultime senza tuttavia corrispondere ad esse alcuna imposta. Infine, ma non per importanza, il terzo soggetto chiamato in causa nell’imposta di soggiorno è il gestore della struttura ricettiva. A quest’ultimo, sebbene la normativa primaria nulla detti in merito, è attribuito dai regolamenti comunali il compito di riscuotere per proprio conto l’imposta, e di riversarla, all’ente impositore, nei limiti dell’importo effettivamente incassato.

Lo studio della fondazione nazionale dei commercialisti evidenzia che il gestore della struttura è incaricato di incassare un’entrata tributaria da parte di un ente territoriale e di trasferire l’importo al medesimo ente effettuando maneggio e custodia di denaro pubblico, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale. In mancanza di una espressa indicazione di legge, invece, al gestore della struttura ricettiva non può essere in alcun modo attribuita la qualifica di sostituto e responsabile d’imposta, come definito dall’articolo 64 del Dpr 600/1973. Normalmente, i regolamenti comunali prevedono il versamento unitario delle somme riscosse in un trimestre entro il giorno 15/20 del mese successivo al trimestre di riferimento, ma vi sono anche realtà nelle quali si predilige il riversamento entro il mese successivo. Il gestore, insieme al versamento delle somme ricevute, trasferisce all’ente impositore i seguenti dati necessari per il riscontro di congruità:

a) numero di coloro che hanno pernottato nel corso del (mese/trimestre) precedente;

b) periodo di permanenza di ciascuno;

c) segnalazione degli eventuali rifiuti di corrispondere l’imposta;

d) calcolo della imposta complessivamente dovuta;

e) totale dell’imposta incassata e riversata (con gli estremi del riversamento effettuato);

f) ogni ulteriore informazione ritenuta di utilità ai fini del controllo della modalità di gestione dell’attività di riscossione.

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