A pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo saggio d’interesse, ci teniamo a chiarire alcuni concetti.
Dapprima vogliamo introdurre questo particolare tasso d’interesse, che si inserisce nel rapporto obbligatorio mediante il quale una parte, il debitore, ha l’obbligo di corrispondere una determinata prestazione a un altro soggetto, detto creditore.
Nello specifico, nei rapporti tra Stato e cittadini e per quei contratti per i quali le parti non hanno stabilito un tasso diverso si applica l’interesse legale. Questo viene stabilito anno per anno con decreto del Ministero del Tesoro secondo determinati criteri.
Chiarita la definizione di tasso d’interesse e rammentato che nei rapporti tra stato e cittadini è quello così detto legale a doversi utilizzare, ci rimane esclusivamente di ricalcare il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2016, n. 291, che modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 codice civile, facendolo allo 0,1% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2017.
In conclusione vogliamo sottolineare come le modifiche del suddetto valore del tasso hanno la loro origine nell’articolo 1284 del Codice Civile il quale recita: “Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.”