Con l’articolo 172 del Tuel, viene imposto agli enti locali di approvare congiuntamente al bilancio le aliquote e tariffe dei tributi locali. Pertanto in vista dell’approvazione del bilancio 2017/2019, devono provvedere ad approvare le tariffe della tassa sui rifiuti elaborate in conformità al piano finanziario redatto dal soggetto gestore ed approvato dal consiglio comunale o dal competente organo.
Ricordiamo che il blocco dei tributi locali esteso all’anno 2017, non comprende le tariffe sui rifiuti.
Spesso però le tempistiche dell’elaborazione e l’approvazione del piano finanziario non coincidono con quelle dell’approvazione del bilancio, rischio questo più elevato quest’anno dato che i termini di approvazione del bilancio risulterebbero anticipati rispetto a quelli registrati negli ultimi anni.
Essenziale è condurre una breve precisazione, il termine ultimo per deliberare le tariffe non è quello di approvazione del bilancio di previsione da parte dell’ente ma quello di scadenza fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio, che per il 2017 è il 28 febbraio. Detto questo, ne consegue che gli enti che riusciranno ad approvare prima della scadenza di febbraio il bilancio di previsione possono limitarsi a confermare le entrate e le spese del servizio previste nel 2016, rinviando l’aggiornamento alla disponibilità del nuovo Pef, così come dichiarato dal ministero dell’Economia con la risoluzione 1/DF/2011, non sarà necessario riapprovare integralmente il bilancio, basterà dunque la sua variazione, accompagnata dalla delibera di approvazione della Tari.
Il quesito a cui vogliamo dare risposta è il seguente, scaduto il termine per l’approvazione del bilancio è possibile modificare le tariffe attribuendo loro decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di riferimento?
L’articolo 193 del Tuel, che tutela gli equilibri di bilancio, consentirebbe in caso di salvaguardia entro il 31 luglio, o entro un termine differente stabilito dal regolamento di contabilità dell’ente, di modificare le tariffe e le aliquote dei tributi locali con effetto retroattivo. Ci sarebbe però un problema operativo nell’approvare le tariffe Tari a luglio, difatti, nel caso in cui la bollettazione sia già stata fatta, l’ente sarebbe costretto ad un ricalcolo di tutti gli importi e all’invio di un nuovo avviso di pagamento, con notevole dispendio di tempo e di risorse.
Pertanto, il problema del disallineamento delle tempistiche non può essere risolto attraverso strumenti impropri e deve invece trovare una soluzione in una previsione di legge o contrattuale chiara.
Da un lato la normativa di riferimento dovrebbe espressamente ammettere la possibilità di ribaltare sul piano finanziario dell’esercizio successivo il disavanzo di gestione, dall’altro i contratti di servizio con il gestore dei rifiuti dovrebbero imporre espressamente l’obbligo di elaborare il piano in tempo utile per l’approvazione del bilancio
Infine, ricordiamo che non occorre un’espressa deliberazione se l’ente intende confermare le tariffe applicate nel 2016, in quanto il comma 169 della legge 296/2006, ne prevede la proroga automatica in mancanza di adozione di un nuovo atto deliberativo.