“Decadenza nel periodo Covid. Prime pronunce dai Giudici Tributari”

Alla luce delle prime sentenze emesse dalla magistratura tributaria, in relazione alla problematica inerente ai termini decadenziali per la notifica degli avvisi di accertamento in tema di tributi locali, preme sottolineare come i termini non sembrino essere più una certezza assoluta.
Tale situazione è dovuta in parte in forza delle proroghe disposte ormai da anni da parte del legislatore in altra a causa della normativa emergenziale che ha caratterizzato l’ultimo biennio.
Come è ben noto per effetto dell’art. 1 comma 161 della L. 296/2006 la notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.
Occorre, però, rilevare come l’art. 67 comma 1 del DL 18/2020 abbia stabilito che “sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
A titolo di esempio, ritenendo applicabile la sospensione dei termini di decadenza dell’art. 67 sopra richiamata pari a 85 giorni, il termine relativo all’omesso versamento IMU relativo all’anno 2015 si sarebbe dovuto trasferire dal 31 dicembre 2020 al 26 marzo 2021.
Ciò varrebbe anche per le annualità in scadenza in periodi successivi, purché ci si riferisca ad annualità ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore dell’art. 67 comma 1 del DL 18/2020 (cfr. risposta MEF 15 giugno 2020 n. 6/DF).
Tuttavia, le prime pronunce delle Commissioni Tributarie che hanno affrontato la questione sono state contrastanti.
La C.T.P. di Milano con la sentenza depositata in data 5 febbraio 2022 n. 345-12-22 ha ritenuto pienamente operante l’art. 67 comma 1 del DL 18/2020 dunque, per la notifica dell’annualità 2015, ha ritenuto vi fosse tempo sino al 26 marzo 2021 e non al 31 dicembre 2020.
In senso del tutto contrario sembrerebbe essersi espressa la C.T.P. di Caserta con la sentenza depositata in data 28 gennaio 2022 n. 278-12-22.
Ciò in quanto, in tale pronuncia, la Commissione Campana sembrerebbe aver accertato l’avvenuta decadenza, relativa all’annualità 2015, alla data del 31 dicembre 2020 senza ritenere applicabile l’art. 67 comma 1 del DL 18/2020 e quindi la possibilità di procedere alla notifica sino alla data del 26 marzo 2021.
Tale situazione, probabilmente, troverà una univocità interpretativa solo quando sul punto si pronuncerà la Corte di cassazione.

Avv. Antonio Martinoli

Iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

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